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Impianti termici con potenzialità termica nominale superiore a 35 KW

“Denuncia di impianto”- D.Lgs n. 152/2006

 

Scadenza  29 aprile 2007

 

Si  ricorda a tutti gli utenti  che per tutti gli impianti termici
in esercizio alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006 (29/04/2006), la cui produzione di calore è destinata al riscaldamento o alla climatizzazione di ambienti o al riscaldamento di acqua per uso igienico sanitario, anche in edifici non residenziali,  
con potenzialità termica nominale superiore a 35 KW

ovvero al valore di soglia pari a 0,035MW, deve essere redatta e trasmessa  la “Denuncia di impianto” dal responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto (proprietario o possessore o un loro delegato) mediante il modulo di cui alla 
Parte I dell’Allegato IX alla Parte V del D.Lgs n. 152/2006, alla Provincia o Comune al di sopra dei 40.000 abitanti, 

entro il 29/04/2007

accompagnata dalla documentazione di cui all’art. 284 comma 2 del decreto sopra citato.

 In caso di nuova  installazione o modifica dell’impianto termico successive alla data di entrata in vigore del D.Lgs.n. 152/2006 (29/04/2006),  la cui produzione di calore è destinata al riscaldamento o alla climatizzazione di ambienti o al riscaldamento di acqua per uso igienico sanitario, anche in edifici non residenziali,  con potenzialità termica nominale superiore a 35 KW ovvero al valore di soglia pari a 0,035MW, la “Denuncia di impianto” deve essere redatta dall’installatore mediante il modulo di cui alla Parte I dell’Allegato IX alla Parte V del D.Lgs n. 152/2006 e trasmessa dal responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto (proprietario o possessore o un loro delegato alla Provincia o Comune al di sopra dei 40.000 abitanti, entro i 90 giorni successivi all’intervento accompagnata dalla documentazione prevista all’art. 284 comma 1 del sopra citato decreto.

Si ricorda inoltre che è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 288 del D.Lgs. n. 152/2006, sia l’installatore sia  il responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto  in caso di inosservanza di quanto prescritto dall’art. 284, commi  1e 2 del decreto di cui sopra .
L’allegato IX è disponibile  Scarica al9


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